
Novità dell'INPS, scatta la cassa integrazione quando si raggiungono questi gradi in estate - Maratonainternazionalediroma.it
Quando il caldo è torrido scatta la cassa integrazione per i lavoratori: l’annuncio dell’INPS per questa estate.
L’INPS ha ufficialmente confermato che anche il caldo torrido può rappresentare una causa legittima per la richiesta della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), estendendo tale possibilità anche all’estate 2025.
Un aggiornamento che interessa molte imprese italiane, soprattutto nei settori più esposti alle alte temperature, e che offre una tutela concreta sia ai lavoratori sia alle aziende colpite da condizioni climatiche estreme.
Cassa integrazione per caldo torrido: cosa prevede l’INPS
Con il messaggio n. 2736 del 26 luglio 2024, l’INPS ha fornito precise indicazioni operative che rimangono valide anche per il 2025. In presenza di temperature elevate tali da impedire lo svolgimento regolare delle attività lavorative, le imprese possono attivare non solo la CIGO, ma anche altri strumenti di integrazione salariale, quali il Fondo di Integrazione Salariale (FIS), i Fondi di solidarietà bilaterali e la CISOA destinata ai lavoratori agricoli. La finalità è duplice: da un lato tutelare la salute dei lavoratori esposti a rischi legati al caldo eccessivo, dall’altro offrire un sostegno economico alle imprese che devono sospendere o ridurre la produzione a causa delle condizioni ambientali avverse.
Non si tratta quindi di una misura eccezionale o di favore, bensì di una risposta normativa concreta ai fenomeni climatici sempre più frequenti e intensi. Un esempio concreto riguarda un’impresa edile che, in presenza di temperature elevate, decide di sospendere i lavori su un tetto per salvaguardare l’incolumità dei muratori, potendo così richiedere la CIGO per il personale interessato, senza che ciò incida negativamente sul contratto o sul diritto alla retribuzione. L’INPS ha stabilito come riferimento una temperatura percepita di 35 gradi.
Tuttavia, non è necessario che la temperatura reale raggiunga questa soglia: la temperatura percepita tiene conto di fattori come umidità, esposizione solare, uso di dispositivi di protezione individuale o la presenza di fonti di calore come forni o macchinari industriali. Se la temperatura percepita supera i 35 gradi, l’azienda può presentare la domanda di cassa integrazione. Inoltre, l’attivazione della CIGO non si basa soltanto sui dati meteorologici ufficiali. Se il responsabile della sicurezza aziendale valuta che, per prevenire rischi di colpi di calore, sia necessario sospendere temporaneamente le attività, l’azienda ha il diritto di richiedere la cassa integrazione anche in assenza di temperature ufficialmente elevate.
Particolare attenzione viene riservata alle lavorazioni effettuate in ambienti chiusi privi di adeguati sistemi di raffreddamento, come magazzini o officine senza ventilazione o aria condizionata. Anche in questi casi, la normativa riconosce come giustificata la sospensione dell’attività lavorativa per motivi di salute. La CIGO per caldo estremo è applicabile esclusivamente a determinate categorie di lavoratori e mansioni particolarmente esposte ai rischi derivanti dalle alte temperature. L’INPS indica come casi tipici:
- Attività svolte all’aperto, come lavori su tetti, strade o cantieri non protetti dal sole;
- Mansioni incompatibili con condizioni di calore intenso, che prevedano l’impiego di materiali sensibili o attrezzature che aumentano il rischio di disidratazione o surriscaldamento.

Per esempio, un muratore che opera su un’impalcatura sotto il sole cocente può essere sospeso nelle ore più calde e rientrare nella tutela della CIGO, mentre chi lavora in un ambiente climatizzato può proseguire regolarmente le proprie attività. Rilevante è la deroga al requisito dell’anzianità lavorativa: normalmente il lavoratore deve vantare almeno 90 giorni di anzianità presso l’unità produttiva per accedere alla CIGO, ma questa condizione viene meno nelle richieste con causale “evento meteo” o per ordine di autorità pubbliche.
Inoltre, in tali casi non è dovuto il contributo addizionale da parte dell’azienda e la comunicazione sindacale può essere effettuata anche dopo l’inizio della sospensione, fatta eccezione per le richieste di proroga oltre le 13 settimane previste per alcuni settori. Per richiedere la cassa integrazione per il caldo, l’impresa deve compilare la normale domanda di CIGO, specificando:
- Le giornate o gli orari di sospensione o riduzione dell’attività;
- L’elenco dei lavoratori coinvolti;
- La tipologia di lavorazione sospesa nei periodi interessati.
Non è necessario allegare bollettini meteo, poiché l’INPS recupera automaticamente i dati da fonti ufficiali. Tuttavia, è indispensabile una relazione tecnica dettagliata che illustri l’evento meteorologico, le condizioni operative e le ragioni della sospensione. Per aumentare le probabilità di accoglimento, le aziende possono fare riferimento alla mappa del rischio da caldo pubblicata su Worklimate.it, uno strumento riconosciuto che monitora le condizioni ambientali sul territorio nazionale. Sebbene non obbligatoria, questa documentazione aggiuntiva contribuisce a dimostrare la necessità di sospendere l’attività per salvaguardare la salute dei lavoratori.